| ADEMPIMENTO |
Alla luce delle recenti novità normative introdotte dall’articolo 13 del D.L. 159/2025 (che modifica l’articolo 5 del D.L. 179/2012) si segnala quanto sotto, relativamente all’obbligo di PEC per gli amministratori di società.
L’obbligo di posta certificata personale, distinta da quella societaria, riguarda ora solo l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società di capitali.
Di conseguenza, i soci amministratori di società di persone (S.a.s. e S.n.c.) e i liquidatori sono esclusi da tale obbligo, a meno che le società di persone non abbiano una governance strutturata come le società di capitali.
Inoltre, viene confermato che la PEC dell’amministratore non può più in alcun modo coincidere con quella della società.
La scadenza per la comunicazione della posta certificata degli amministratori delle società già iscritte è ora fissata per legge al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Maggiori informazioniEmail associazione@albergatorichianciano.it Dott.ssa Giada Roghi 0578/659352


