Ricordiamo le nuove disposizioni richieste dalla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
All’art.21 Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere, al comma 2 lett.d) è consentito alle strutture ricettive alberghiere di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, fornendo la dovuta informazione sull’uso delle attrezzature e garantendo la vigilanza da parte di un addetto.
Al comma 2 lett.e) vi è la possibilità di predisporre locali per attività temporanee di smart working entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare. L’accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d’uso dei locali suddetti.
All’art.22 Alberghi, al comma 5 vi è la possibilità per gli alberghi 4 o 5 stelle di assumere la denominazione di “grand hotel” .
Al comma 6 è consentito agli alberghi di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l’utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d’uso da residenziale a turistico ricettiva.
Al comma 7 è prevista la possibilità per gli alberghi ad 1 e 2 stelle di stipulare convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti, ricercatori, familiari dei degenti ricoverati, nonché pazienti e lavoratori, ottenendo possibili agevolazioni da parte dei Comuni e della Regione Toscana. Tali alberghi dovranno destinare almeno il 75% della propria capacità ricettiva ai soggetti in convenzione.
All’art.23 Residenze turistico alberghiere, al comma 2 è previsto anche per le RTA di vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
All’art.26 sono disciplinati gli Academy hotel, una denominazione riconosciuta agli alberghi 4 o 5 stelle che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.
Elenchiamo le principali modifiche e/o adempimenti richiesti nel regolamento di attuazione d.p.g.r. 47/R/2025
All’art 17 Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, al comma 2 lett. b) viene precisato meglio che relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato deve esserci almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;
AL comma 2 lett. c) “relativamente agli alberghi che iniziano l’attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;”.
All’art.20 camere al comma 3, è stata eliminata dal testo la delimitazione da serramenti anche mobili nel calcolo delle superfici delle camere come segue: “ La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all’unità.”.
Viene aggiunto il comma 5 dove è specificato che “La deroga di cui al comma 4 non decade se l’albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l’intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell’intervento, salvo che l’intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell’intervento”.
All’art. 21 Dipendenze è stata modificata la distanza delle dipendenza dalla casa madre come segue “Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a cinquanta duecento metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.”
All’art.23 si definiscono i requisiti degli academy hotel come segue “1. L’academy hotel deve possedere: a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle; b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell’attività di alta formazione, ai sensi dell’articolo 26 del Testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.”
All’art.24 Classificazione, al comma 2 viene precisato che “ Ai sensi dell’articolo 51 del Testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera”
Il comma 3viene modificato come segue“ La dipendenza mantiene deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre se e a tal fine le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell’allegato C e alla voce 3 dell’allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre”.
Vengono eliminati i commi 3 e 4 . “3.Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione 4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre. “
Viene aggiunto il comma 4 come segue “4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.”
Modifiche all’Allegato C relativo agli alberghi (dove non è indicato il livello di classificazione significa che il requisito è richiesto a tutti i livelli):
Al punto 1.8.1 sono state eliminate le targhette identificative del personale in tutti i livelli di classificazione
Al punto 1.12.1 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 5* con riconsegna nell’arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane.
Al punto 1.12.2 il servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti negli alberghi 4* e 5* con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17.
Al punto 1.14.1 il servizio di parcheggio negli alberghi 5* Posto auto per il 100% delle camere/unità abitative, con servizio di autorimessa assicurato 24 ore su 24 a cura del personale addetto, in garage o parcheggio all’aperto dell’esercizio, o in garage o parcheggio all’aperto esterno (anche in convenzione)
Al punto 1.14.3 per gli alberghi 4* e 5* messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all’aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.
Al punto 2.3 è previsto anche per gli alberghi 3* l’impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative (per gli alberghi 3* l’obbligo sussiste per le strutture avviate dopo l’entrata in vigore del regolamento)
Al punto 2.6.1 è stato eliminato il televisore ad uso comune in tutti i livelli di classificazione
Al punto 2.10 le sale separate (pto 2.12) cambiano denominazione in sale a comune
Al punto 2.11 il vano adibito a guardaroba e/o deposito bagagli (pto 2.13) cambia denominazione in guardaroba e/o deposito bagagli
Al punto 3.4.1 Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una sedia seduta o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione a parete o a soffitto, tavolino con punto luce, un armadio uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti
Al punto 3.4.3 per alberghi 5* uno scrittoio o tavolino con punto luce per leggere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti
Al punto 3.4.5 per alberghi 3*, 4*, 5* documentazione sull’albergo anche in formato digitale
Al punto 3.4.6 per alberghi 3*, 4*, 5* Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, fornita anche con mezzi informatici e con possibilità di stampa in formato digitale
Al punto 3.4.10 per alberghi 3*, 4*, 5* percentuale di camere e unità abitative dotate di frigobar è stata inserita la nota (23) dove il requisito può essere soddisfatto per le strutture 3 e 4 stelle anche con l’installazione di un distributore automatico (ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)) al piano o nei locali comuni, sempre disponibile alla clientela, e un servizio di deposito in frigorifero comune su richiesta del cliente, ovvero la disponibilità del servizio bar di cui al punto 1.7.2 per 24h
Al punto 3.4.13 Per alberghi 2*, 3*, 4*, 5* Una presa elettrica per ciascun posto letto, lateralmente allo stesso
Al punto 3.5.4 Per alberghi 4* e 5* Materiale pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi è inserita la nota (26) Materiali disponibili su richiesta del cliente.
Allegato D relativo alle Residenze turistico alberghiere:
La classificazione è stata integrata con un ulteriore livello, quindi oltre alle RTA 2*, 3*, 4* si è aggiunta RTA 5* con i relativi requisiti (rimandiamo alla lettura dell’allegato)
In variazione alla precedente classificazione segnaliamo (dove non è indicato il livello di classificazione significa che il requisito è richiesto a tutti i livelli):
al punto 1.8.2 per le RTA 3* il cambio biancheria da bagno invece che tutti i giorni si prevede a giorni alterni, salvo diversa scelta del cliente
al punto 1.11.2 per le RTA 4* servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17
al punto 1.12 servizi di parcheggio, per RTA 3*, 4* è previsto il posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche in convenzione (per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012, l’obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente 200ml ci sia una buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione))
al punto 1.13 è stato aggiunto per RTA 4*, 5* l’obbligo di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all’aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.
al punto 2.6 è stato eliminato l’obbligo di televisore ad uso comune
al punto 2.6.1 per le RTA 2*, la sala per uso comune deve essere di almeno 30mq di superficie
al punto 2.7 è stato eliminato l’obbligo di telefono ad uso comune
al punto 3.2.2 per RTA 4*, 5* dispositivo per il riscaldamento del cibo (ha sostituito il forno (anche a microonde))
al punto 3.2.6 per RTA 3* prevede il 100% delle unità abitative in cui l’aria condizionata è regolabile dal cliente
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive (modifiche intervenute nel regolamento d.p.g.r.57/R/2025)
All’art.2 Accessibilità al comma 1, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
Al comma 2, il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all’accessibilità con lo schema di cui all’allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
All’art.10 Denominazione, viene inserito un ulteriorecomma 4 che precisa “L’utilizzo della denominazione “suite” è consentita alle strutture ricettive alberghiere”.
All’art.11 Insegna, al comma 1, all’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché eventuali ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
Al comma 2 è previsto che “l’insegna o la targa delle dipendenze di una albergo o di una residenza turistica alberghiera, nonché delle unità immobiliare associate all’albergo ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del Testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura “dipendenza”, il livello di classificazione della dipendenza medesima e l’eventuale propria denominazione.”
All’art.15 Accesso di animali, al comma 1 viene precisato che i proprietari oltre che a custodire i propri animali in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose devono gestirli in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
All’art.61 Disposizioni transitorie, al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell’apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all’allegato A
Al comma 3, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dal medesimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore quindi entro il 29 Agosto 2026, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.
📧 Segreteria
associazione@albergatorichianciano.it Tel 0578/659352